Ecco le nuove direttive da seguire per evitare il Greenwashing
Le nuove direttive contro le pratiche commerciali ingannevoli
Con l'introduzione della direttiva 2024/825/UE, che modifica la direttiva 2005/29/UE (sulle pratiche commerciali sleali) e la 2011/83/UE (sui diritti dei consumatori), l'Unione Europea fa un passo deciso contro il greenwashing. Questa normativa entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e stabilisce nuove regole per rendere più trasparente e affidabile la comunicazione ambientale delle aziende.
Tempistiche di attuazione
- Entro il 27 marzo 2026, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva.
- A partire dal 27 settembre 2026, le nuove disposizioni entreranno in vigore.
Le principali modifiche introdotte
La nuova direttiva UE introduce importanti novità riguardanti i green claim e la trasparenza delle asserzioni ambientali. Ecco i punti chiave:
- Vengono introdotte nuove definizioni relative ai green claim, come "asserzione ambientale generica" e nuovi criteri anche per i marchi di sostenibilità.
- Nuovi criteri per le dichiarazioni (green claim) sulle prestazioni ambientali future, richiedendo che siano supportate da impegni chiari e concreti.
- Maggiore trasparenza nei claim comparativi, che dovranno rispettare requisiti /criteri specifici.
- Introduzione di un sistema di certificazione ovvero uno schema di verifica da parte di terzi per garantire che un prodotto, processo o azienda sia conforme a determinati standard.
- Modifiche all'Allegato I (la black list delle pratiche vietate), con nuovi divieti che includono:
• L'uso di marchi di sostenibilità autodichiarati.
• Claim generici e amplificazione dei claim, come i carbon claim che fanno riferimento a riduzioni o rimozioni esterne alla catena del valore del prodotto, attraverso l'acquisto di carbon credit.
• Dichiarare come distintivo un requisito di legge che è invece comune a tutti i prodotti della stessa categoria.
Inoltre, la Commissione Europea ha stabilito che entro il **27 settembre 2025** verrà introdotta mediante atti di esecuzione un’etichetta armonizzata nel formato e contenuto dell’avviso. Tale etichetta dovrà essere facilmente riconoscibile dai consumatori e di semplice utilizzo e riproduzione per gli operatori economici. Un altro aspetto chiave della direttiva riguarda la promozione della durabilità e riparabilità dei prodotti. Questi nuovi criteri aiuteranno i consumatori a fare scelte più sostenibili e consapevoli, contrastando la diffusione di prodotti a breve vita utile o difficilmente riparabili.
Verso una transizione verde più equa: la Lex Specialis
Nel marzo 2022, la Commissione Europea ha presentato un'ulteriore proposta normativa per rafforzare la tutela dei consumatori e permettere loro di contribuire alla transizione verde. La proposta, denominata Lex Specialis, si affianca alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali (Lex Generalis), fornendo regole più dettagliate per le asserzioni ambientali.
Questa proposta, denominata Explicit Green Claims – COM (2023) 166, è stata adottata in prima lettura dal Parlamento Europeo il 12 marzo 2024 e non ancora recepita, impone requisiti minimi sulla fondatezza e comunicazione delle asserzioni ambientali volontarie e dell'etichettatura ambientale nelle pratiche commerciali tra imprese e consumatori, fatta salva ogni altra normativa dell'Unione che stabilisce condizioni sulle asserzioni ambientali per quanto riguarda determinati prodotti o settori (la direttiva sulle pratiche commerciali sleali regola le pratiche ingannevoli e le omissioni ingannevoli).
Tra i punti chiave della Lex Specialis troviamo una serie di misure sulle asserzioni ambientali, tra cui:
- L’elenco delle caratteristiche del prodotto non deve indurre in errore il consumatore riguardo a impatto ambientale o sociale, durabilità o riparabilità.
- L’elenco delle azioni che sono esplicitamente ingannevoli, per evitare che i consumatori prendano decisioni commerciali basate su informazioni fuorvianti.
- L’elenco delle pratiche scorrette come l'uso di etichette di sostenibilità non certificate o l’utilizzo di claim ambientali generici che, senza prove concrete saranno vietate.
Ad es. è scorretto:
• esporre un'etichetta di sostenibilità che non si basa su uno schema di certificazione;
• presentare un'affermazione ambientale generica per la quale l'operatore economico non è in grado di dimostrare una prestazione ambientale eccellente riconosciuta pertinente all'affermazione;
• fare un'affermazione ambientale sull'intero prodotto quando riguarda solo un determinato aspetto del prodotto;
• presentare i requisiti imposti dalla legge su tutti i prodotti della relativa categoria di prodotto sul mercato dell'Unione come caratteristica distintiva dell'offerta del singolo commerciante.
L'ambito di questa proposta, essendo Lex specialis, è allineato con la corrispondente Lex generalis.
La direttiva sulle pratiche commerciali sleali rivista copre quindi tutte le pratiche commerciali volontarie tra imprese e consumatori, prima, durante e dopo una transazione commerciale in relazione a un prodotto.
Conclusioni: l’obiettivo della normativa
In sintesi, le iniziative normative puntano a:
- Regolamentare l’uso di green claim espliciti, sia testuali che sotto forma di etichette, utilizzati nelle pratiche B2C.
- Fornire requisiti minimi per rendere i claim ambientali più trasparenti e fondati su prove reali.
- Istituire un meccanismo di verifica di terza parte per garantire la correttezza dei claim prima del loro utilizzo.
- Evitare la proliferazione di etichette ambientali ingannevoli, limitando la creazione di nuovi schemi di certificazione.
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